La normativa del Codice Civile in materia di Condominio
(in colore blu gli articoli inderogabili)
Art. 1100 C.C.
(Norme regolatrici)
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le
norme seguenti.
Art. 1101 C.C.
(Quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1103 C.C.
(Disposizioni della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Art. 1104 C.C.
(Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a
pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1106 C.C.
(Regolamento della comunione e nomina di amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per
il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli
obblighi dell'amministratore.
Art. 1108 C.C.
(Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una
spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di
alcuno dei partecipanti.
E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal
primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle
somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa
comune.
Art. 1109 C.C.
(Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
- nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se
la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
- se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art.1105;
se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno
in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato.
Art. 1110 C.C.
(Rimborso di spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli
altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenute spese necessarie
per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 C.C.
(Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione, l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in
ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni
è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è
stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 C.C.
(Cose non soggette a divisione)
Lo scioglimento della comunione non può
essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di
servire all'uso a cui sono destinate.
Art. 1113 C.C.
(Intervento nella divisione e opposizione)
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente
alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria.
Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per
l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima
della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione
giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto
nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato
diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della
trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla
comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente
eccetto le ragioni di prelevamento nascenti dal titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114 C.C.
(Divisione in natura)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 C.C.
(Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano
entro l'anno dalla domanda di divisione.
La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita
della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla
vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti.
Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al
suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 C.C.
(Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione
delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in
quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
Art. 1117 C.C.
(Parti comuni dell'edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori i pozzi, le cisterne gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e
simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Art. 61 Disp. Att. (Separazione dei condomini)
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta
dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art. 62 Disp. Att.
(Separazione dei condomini)
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche
se restano in comune gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 1118 C.C.
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo
precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che
gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al
diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.
Art. 1102 C.C.
(Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in
danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il
titolo del suo possesso.
Art. 1119 C.C.
(Indivisibilità)
Le parti comuni dell'edificio non sono
soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere
più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 C.C.
(Innovazioni)
I condomini, con la maggioranza indicata dal
quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose
comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino.
Art. 1121 C.C.
(Innovazioni gravose o voluttuarie)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza
dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi
causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art. 1122 C.C.
(Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune)
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 C.C.
(Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune
e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno,
salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le
spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese
relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che
ne trae utilità.
Art. 1124 C.C.
(Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a
cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione
del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione
del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di
proprietà comune.
Art. 1125 C.C.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai)
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e
dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani
l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano
superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 C.C.
(Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a
tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del
lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 C.C.
(Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio)
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o
nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa
facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio
non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa
pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini
un'indennità pari al valore attuale dell'area libera da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 C.C.
(Perimento totale o parziale dell'edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre
quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini
delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio
è tenuto a cedere [2932] agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle
parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
Art. 1129 C.C.
(Nomina e revoca dell'amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro,
l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la
nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più
condomini.
L'amministratore dura in carica un anno
e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel
caso previsto dall'ultimo comma dell'art.1131, se per due anni non ha reso
il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque
causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 71 Disp. Att.
(Registro delle deliberazioni)
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
dei proprietari di fabbricati.
Art. 64 Disp. Att.
(Procedura per la revoca dell'amministratore)
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 1130 C.C.
(Attribuzioni dell'amministratore)
L'amministratore deve:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini
e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento
a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 63 Disp. Att.
(Riscossione contributi - Condomino subentrante - mora nei pagamenti)
Per la riscossione dei contributi in base
allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino
è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei
contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili
di godimento separato.
Art. 1131 C.C.
(Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite
dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal
regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la
rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i
condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si
riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento
abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini.
L'amministratore che non adempie
quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 C.C.
(Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia
deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il
condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può
separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite
per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta
giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di
rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia
stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 65 Disp. Att.
(Nomina del curatore speciale in mancanza dell'amministratore)
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'art. 80 del codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 1105 C.C.
(Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto
della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla
autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche
nominare un amministratore.
Art. 1133 C.C.
(Provvedimenti presi dall'amministratore)
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 C.C.
(Spese fatte dal condomino)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che
si tratti di spesa urgente.
Art. 1135 C.C.
(Attribuzioni dell'assemblea dei condomini)
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede:
- alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua
retribuzione;
- all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
alla relativa ripartizione tra i condomini;
- all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
- alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un
fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea.
Art. 66 Disp. Att.
(Convocazione dell'assemblea in via straordinaria)
L'assemblea, oltre che annualmente in via
ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può
essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo
ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
Art. 1136 C.C.
(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con
l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per
mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci
giorni dalla medesima, la deliberazione è valida se riporta un numero di
voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la
nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative
a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese
con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non
consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si
redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
Art. 67 Disp. Att.
(Rappresentanza dei condomini in assemblea - Usufruttuario)
Ogni condomino può intervenire
all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano
dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste
hanno diritto a un solo rappresentante nella assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il
presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione
di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose
e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano
innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle
parti comuni dell'edificio il diritto di voto spetta invece al
proprietario.
Art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392
(Partecipazione del conduttore)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese e alla modalità di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di
intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla
modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di
edificio non in condominio. In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea convocata dal proprietario dell'edificio o da almeno
tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini.
Art. 1137 C.C.
(Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla
legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto
pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli
assenti.
Art. 1138 C.C.
(Regolamento di condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso
delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro
indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a
norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
artt.1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art. 1107 C.C.
(Impugnazione del regolamento) - Ciascuno dei partecipanti dissenzienti
può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della
comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per
gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle
opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi
causa dai singoli partecipanti.
Art. 68 Disp. Att.
(Attribuzione del valore alle quote di proprietà)
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69 Disp. Att.
(Revisione quote comproprietà)
I valori proporzionali dei vari piani o
porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che
sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani,
di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli
piani o porzioni di piano.
Art. 70 Disp. Att.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma
è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art. 72 Disp. Att.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
Art.155 Disp. Att.
(Revisione del regolamento)
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e
la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima
del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che
siano contrari alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del
C.C. e nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 1139 C.C.
(Rinvio alle norme sulla comunione)
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le
norme sulla comunione in generale.
Art. 23 Cod. Proc. Civ. (Foro
per le cause fra condomini)
E' competente per le cause fra condomini, il giudice del luogo ove si
trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del
condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla
divisione.
Nota: in materia di
Condominio esistono numerose sentenze che consentono di ottenere ragguagli
su questioni che non trovano pieno chiarimento negli articoli del Codice
Civile. Contattateci con fiducia per richieste di consulenza in materia. |